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ACCORDO VENDEMMIA 2013

MOSCATO - ACCORDO DI FILIERA PER LA VENDEMMIA

2013 PER ASTI D.0.C.G.

La Commissione Interprofessionale per l'Accordo Moscato, riunita il giorno 4 settembre 2013 presso la sede dell'Assessorato all'Agricoltura e Foreste e alla Caccia e Pesca, su indicazione dell'Assessore Regionale Claudio Sacchetto, ha convenuto il seguente accordo:

Art. 1

VALIDITÀ

Per la vendemmia 2013, si stabilisce quanto segue

Art. 2

VALORI PRODUTTIVI E VINCOLI DI DESTINAZIONE VENDEMMIA

Al fine di conseguire il riequilibrio di mercato e incentivare la qualità, le parti richiedono alla Regione Piemonte di emanare apposito provvedimento onde:

·        facendo riferimento all'art. 10 del D. lgs. 8 aprile 2010 n. 61, diminuire la resa ad ettaro di vino classificabile a D.O.C.G. “Asti” (Asti spumante e Moscato d'Asti) fino ad un massimo di 71,25 ettolitri/ettaro (equivalenti a 95 q.li/ha di uva) e, in relazione alle esigenze di mercato, renderlo immediatamente disponibile all'utilizzo. Si prevede che, qualora sia utilizzato l'arricchimento tramite osmosi inversa (o concentrazione parziale a freddo), sia consentito incrementare fino ad un massimo deL 20% la resa classificabile a D.O.C.G. “ASTI”. Tale deroga non consente in alcun  modo di superare i 71,25 ettolitri/ettaro, ma interviene in compensazione della riduzione dovuta alla lavorazione.

·        Prevedere di utilizzare la modalità del blocage-deblocage come previsto dal disciplinare di produzione all'art. 5 comma 5 per ulteriori 5 q.li/ha. Lo sbloccaggio potrà essere effettuato per tutta o parte della quantità bloccata, su richiesta del Consorzio di Tutela, corredata di dati oggettivi di imbottigliamento e vendita e sentite le esigenze delle case spumantiere, previo parere favorevole e vincolante delle organizzazioni ed associazioni professionali agricole, nell'ambito della Commissione Paritetica.

·        stabilire i vincoli di destinazione dei prodotti esclusi dalla D.O.C.G. “ASTI” (Asti Spumante e Moscato d'Asti) e dei superi.

Le uve Moscato bianco ed i mosti eccedenti la resa come sopra determinata possono essere destinati, senza priorità predeterminate, fino ad un massimo di 20 quintali di uva ad ettaro, alle produzioni di seguito elencate:

·        Mosto di uve parzialmente fermentato da uve aromatiche Moscato

·         Vino

·        Succhi d'uva

·        Mosto muto destinato alla concentrazione

·         Mosto di uve parzialmente fermentato

·         Distillati

·         Mostarda d'uva o “cognà”

Per la destinazione a succo d'uva e distillati è consentito l'utilizzo del riferimento al nome del vitigno Moscato.

Nell'ambito dei limiti di resa stabiliti, nel caso di arricchimento per osmosi inversa o concentrazione parziale a freddo, sarà quindi possibile compensare la riduzione di prodotto D.O.C.G. Asti con pari quantità di prodotto indicato.

In accordo come escluso dalla D.O.C.G. Asti. Tale compensazione dovrà avvenire secondo la normativa vigente.

Art. 3 

ACCORDI ECONOMICI TRA LE PARTI

Le parti concordano quanto segue:

1) Compenso uve Moscato bianco destinate a D.O.C.G. Asti

Il compenso delle uve Moscato bianco destinate alla D.O.C.G. Asti per la vendemmia 2013 è stabilito in € 1.065,00 alla tonnellata più IVA comprensivo delle trattenute di cui al successivo punto 6)

2) Compenso uve Moscato bianco soggette a vincolo di destinazione

Il compenso delle uve Moscato bianco destinate a mosto parzialmente fermentato da uve aromatiche e di quelle destinate a vino bianco, succhi d'uva, concentrazione e mosto bianco e altri usi autorizzati, per il 2013 non è fissato.

3) Compenso per i mosti

Il compenso per i mosti 2013 atti a divenire D.O.C.G. Asti è stabilito in € 1.562,05 più IVA alla tonnellata.

4) Modalità di pagamento

Le modalità di pagamento dei mosti, vengono stabilite, fatto salvo quanto disposto dalle normative vigenti, come segue:

- 60% entro il 15 dicembre dell'anno di vendemmia

- 40% entro il 30 giugno dell'anno successivo alla vendemmia

5) Fatturazione

La fatturazione delle uve Moscato destinate a D.O.C.G., di cui ai paragrafi 1 e 2, dovrà essere effettuata dai viticoltori alle aziende acquirenti.

6) Fondi per la gestione dell'accordo e l'armonizzazione della filiera

Le parti stabiliscono la creazione di un fondo per la gestione dell'accordo da corrispondere alle Associazioni dei produttori che hanno ottenuto il riconoscimento di rappresentatività della parte agricola in seno alla Commissione Interprofessionale per l'Accordo del Moscato. A tale scopo saranno fatturati dal Consorzio di tutela dell'Asti nei confronti dei soggetti i vinificatori, acquirenti in forma associativa o privata rientranti nel piano dei  ontrolli della D.O.C.G., € 7/tonnellata di uva Moscato bianco destinata alla D.O.C.G. Asti per l'anno 2013, da versare entro il 30 giugno dell'anno successivo. Il fondo sarà ripartito in misura proporzionale alla superficie di vigneto che ogni singola Associazione ha depositato presso l'Assessorato regionale Agricoltura ed ottenuto, con delega, da ogni singola azienda agricola. L'erogazione di tali fondi è vincolata alla presentazione da parte delle singole associazioni, del rendiconto dell'attività promozionale svolta nell'anno precedente, ai sensi dei rispettivi statuti.

In relazione alle trattenute di cui all'articolo 3 comma 6 dell'accordo per la vendemmia 2013, si stabilisce che le stesse dovranno essere versate entro il 31 agosto 2014.

Per l'anno 2012, il contributo di rappresentanza viene ripartito in due parti: la parte relativa alla percentuale delegata verrà attribuita in base alla reale rappresentatività sugli ettari; la parte non rappresentata sarà divisa proporzionalmente tra Associazione Produttori Moscato e Vignaioli Piemontesi. 

Le parti stabiliscono la creazione di un fondo a sostegno dei viticoltori che coltivano in aree con maggiori difficoltà di coltura, con l’intendimento di riconoscere ii loro contributo alla salvaguardia dell'ambiente, del paesaggio e del rischio di dissesti idrogeologici. A tale scopo saranno fatturati dal Consorzio di tutela dell'Asti nei confronti dei soggetti vinificatori, acquirenti in forma associativa o privata rientranti nel piano dei controlli della D.O.C.G., € 3/ tonnellata di uva Moscato bianco destinata alla D.O.C.G. Asti per l'anno 2013, da versare entro il 30 giugno dell'anno successivo di ogni annualità. Il fondo sarà ripartito ai conduttori dei vigneti individuati, in aree con maggiore difficoltà di coltura, dalla Commissione Qualità.

Eccezionalmente per la vendemmia 2013, le parti convengono di corrispondere € 10,000/ tonnellata di uva Moscato bianco destinata alla D.O.C.G., al Consorzio di Tutela dell'Asti per attività istituzionali di promozione e tutela.

Le parti stabiliscono di affidare l'incarico di gestione, ripartizione e liquidazione dei sopra indicati fondi al Consorzio di tutela dell’Asti, in considerazione delle funzioni attribuitegli dall'art. 17 del Decreto legislativo 8 aprile 2010 n. 61 e tutelate dall'art. 59 del DL 22 giugno 2012 n. 83 “Decreto Sviluppo" convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134.

Art. 4

PROCEDURE PER I PRODOTTI SOTTOPOSTI A VINCOLO DI

DESTINAZIONE

Le ditte che trattano il prodotto sottoposto a vincolo di destinazione dovranno comunicare gli utilizzi di tale prodotto, con cadenza mensile, (entro i primi quindici giorni del mese successivo), al Consorzio di Tutela dell’Asti, che rendiconterà alla successiva Commissione Interprofessionale per l'Accordo Moscato.

Vengono concordati l seguenti vincoli:

- I mosti di uve destinati a vinosaranno inviati alla fermentazione nei termini previsti dalla normativa in materia.

-I mosti di uve destinati a succhi d'uva potranno essere conservati come mosto dolce, oltre il periodo delle fermentazioni, solo in presenza di un contratto di vendita.

- I mosti muti destinati alla concentrazionedovranno essere sottoposti al trattamento entro il 31 dicembre dell'anno di vendemmia.

- I mosti di uve in attesa dl commercializzazione saranno oggetto di comunicazione ai Consorzio per la Tutela dell’Asti entro il mese seguente al periodo vendemmiale.

Ogni deroga alle succitate norme deve essere stabilita dalla Commissione Interprofessionale per l'Accordo Moscato.

Art. 5

RITIRO E FRIGOCONSERVAZIONE 

La parte industriale si impegna al totale ritiro delle uve e mosti atti a produrre D.O.C.G. Asti. Si impegna altresì a porre sotto contratto, entro il 15 novembre dell'anno di vendemmia, il quantitativo di prodotto non ancora oggetto di compravendita affinché siano rispettati i termini di pagamento di cui all'articolo 3 paragrafo 4.

Il Consorzio di Tutela dell’Asti effettuerà la ripartizione entro la stessa data. Entro la fine di novembre, sarà convocata una Commissione Interprofessionale per l'Accordo Moscato al fine di valutare l'andamento dell'annata produttiva. La frigo-conservazione del prodotto è compresa nel prezzo pattuito fino al 31 marzo dell'anno successivo alla vendemmia. Oltre tale data, ed entro il 31 agosto dello stesso anno, dovrà essere completato il ritiro del prodotto stoccato e corrisposto un compenso al venditore che ha in deposito il prodotto, di 0,0051€/Kg/mese o frazione di esso, salvo diverso accordo fra le parti.

Art. 6

IMPEGNI

Si ritiene opportuno che la giacenza di mosti destinati ad Asti Spumante e Moscato d'Asti sia compresa tra 200.000 e 250.000 ettolitri alla data del 31 agosto antecedente la vendemmia.

Art. 7

VERIFICHE

Ogni anno sarà convocata una Commissione Interprofessionale per l’Accordo Moscato al fine di valutare lo stato di attuazione dell'accordo.

Art. 8

ACCORDO MOSCATO E INTERVENTI REGIONALI

Le parti richiedono alla Regione Piemonte che nell’ambito dei programmi di sostegno e rilancio della filiera del Moscato previsti dalle normative Comunitarie e Nazionali, sia data priorità ai soggetti che ottemperano a tutti gli impegni previsti dal presente accordo.

Art. 9

PAGAMENTO DELL'UVA SULLA BASE DELLA QUALITA’

La Commissione Interprofessionale per l'Accordo Moscato si impegna ad individuare modalità di pagamento delle uve sulla base della loro effettiva qualità tecnologica. A tal scopo si avvale dell’istituita Commissione tecnica finalizzata all'individuazione dei parametri oggettivi idonei (Commissione Qualità).

Art. 10

SANZIONI

Le inadempienze delle parti agli impegni previsti dal presente accordocostituiranno illecito sanzionabile in sede giudiziale.

 

Torino, 5 settembre 2013

Letto, firmato e sottoscritto (in originale) dai membri della Commissione Interprofessionale per l’Accordo Moscato presenti.

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